Contributi ricevuto

Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali, Onlus hanno l’obbligo di pubblicare sui siti web, o nella nota integrativa al bilancio se imprese, i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
I beneficiari di contributi, a partire dall’esercizio finanziario 2018, dovranno provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125, 125-bis 126 e 127 della legge 124/2017 così come è stato modificato dal Decreto crescita (DL 34/2019) all’articolo 35.
Ogni anno entro il 30 giugno, le associazionile fondazioni, le cooperative sociali e le onlus dovranno pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2 bis dlgs 33/2013 nel  2018.
Le imprese invece devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obblighi informativi mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche’ la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Nei casi estremi si può arrivare anche alla restituzione integrale delle somme erogate. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.
2023
2019
2018